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Imposte fiscali

Alle tariffe di vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono applicate le imposte fiscali, che incidono sul prezzo dell’energia e del gas ai clienti finali. Tali imposte non dipendono dall’attività di Tua S.r.l. 

Di seguito, ai sensi dell’Allegato A alla delibera ARG/com 104/10, riportiamo informazioni circa le imposte fiscali applicate nelle bollette:

1. ACCISE

Per l’energia elettrica fornita ai clienti, gli operatori di vendita applicano l’imposta erariale di consumo (l’imposta provinciale e comunale sono state soppresse dal 2012). Sono previste agevolazioni per bassi consumi e potenze fino a 3 KW sulle abitazioni di residenza ed aliquote a scaglioni di consumo per i clienti non domestici.

Per il gas naturale è prevista un’imposta erariale con aliquote differenziate per scaglioni di consumo e per appartenenza o meno ai territori ex Cassa del Mezzogiorno più un’aliquota regionale (per le regioni a statuito ordinario esclusa Lombardia) determinata autonomamente da ogni singola regione.

Le accise e le addizionali fatturate non variano tra i fornitori presenti sul mercato, essendo disciplinate dal Testo Unico sulle Accise (d.lgs 26/10/95 n.504 e successive modificazioni) e dalle singole regioni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti istituzionali delle regioni o per le aliquote nazionali il sito dell’Agenzia delle Dogane a questo indirizzo.

2. IVA

La fornitura di energia elettrica e di gas viene tassata a tutti i consumatori in base alla tipologia di fornitura del cliente finale (domestico o industriale) e in base alla tipologia di utilizzo (civile o industriale) e a seconda del luogo geografico dell’utenza del cliente finale.

L’IVA, stabilita con il D.P.R 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche e integrazioni) si applica al valore totale del servizio (energia elettrica o gas) comprese le accise e l’aliquota IVA viene differenziata in base al tipo di fornitura: usi domestici e altri usi.

La legge prevede delle agevolazioni e delle esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori.

L’aliquota dell’IVA sull’energia elettrica è ridotta per alcune aziende incluse nel D.P.R. 633/72, elencate in modo dettagliato nella Tabella A Parte III n. 103.

Hanno diritto all’IVA agevolata al 10% le seguenti attività:

Per il gas impiegato in usi civili si applica l’aliquota ridotta al 10% solamente ai primi 480 metri cubi all’anno.

Per usi civili si intendono le tipologie di utilizzo diverse da quelle industriali, le utenze domestiche sono considerate come usi civili.

Dal D.P.R n.633/72 citato precedentemente, nella tabella A, parte III viene disposta un’aliquota IVA sul gas metano ridotta del 10% anche alle forniture per usi industriali.

L’IVA sul gas metano è ridotta al 10% nei seguenti casi:

Hanno diritto all’esenzione dall’IVA sull’energia elettrica e sul gas: