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Qualità di servizio, morosità e indennizzi

Come previsto dal TIQV (“Testo Integrato della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale” – approvato con delibera 413/2016) riportiamo in questa sezione:

Inoltre, riportiamo le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas).

Tali indicazioni sono contenute anche nelle condizioni generali di fornitura Luce e Gas e fanno parte dei plichi contrattuali.

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA

In caso di mancato pagamento entro la scadenza di una o più bollette il cliente riceverà, se è stato comunicato un numero di cellulare o numero fisso, un SMS o una mail di avviso scadenza.

Se la morosità persiste verrà inviato, mediante raccomandata a/r o PEC, un avviso nel quale sarà richiesto il saldo di quanto dovuto entro 15 giorni dalla data di spedizione della comunicazione.

Si può trasmettere la prova dell’avvenuto pagamento attraverso:

Se non sarà inviata la comunicazione con la prova di avvenuto pagamento entro il suddetto termine, trascorsi ulteriori tre giorni, comunicheremo al Distributore competente:

In qualunque momento, la comunicazione della prova di avvenuto pagamento consentirà di fermare le procedure di sospensione/distacco della fornitura e di determinare il ritorno al normale utilizzo delle utenze.

INDENNIZZI PER IL CLIENTE

L’esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:

  1. euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  2. euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  1. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura elettrica (per la riduzione della potenza qualora possibile) o per la Chiusura del punto di riconsegna gas per sospensione della fornitura causa morosità.

Scarica la delibera TIQV – “Informazioni su standard di qualità e indennizzi”

Scarica la delibera TIMOE – articolo 17 “Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici”

Scarica la delibera TIMG – articolo 20 “Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici”

Scarica l’informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale – TUA Energia